SUPERBONUS SOLO PER IMPRESE CERTIFICATE

Con la legge del 20 maggio 2022 n.51 di conversione  del decreto legge  21 marzo 2022 n.21 recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e’ stato introdotto l’obbligo di Attestazione Soa per le imprese che vorranno beneficiare dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro.

 

A partire dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, le imprese che vorranno beneficiare degli incentivi fiscali  previsti negli art.119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 convertito nella legge n.77 del 17 luglio 2020, dovranno dimostrare, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, di possedere l’attestazione Soa  o di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’Attestazione di qualificazione con uno degli Organismi Certificatori.

 

Dal 1 luglio 2023, invece, i lavori dovranno essere affidati esclusivamente  ad imprese in possesso dell’Attestazione Soa vera e propria.

 

Importante sottolineare che, a decorrere dal 1 luglio 2023 e con riguardo ai lavori affidati ad imprese che avevano dimostrato la semplice sottoscrizione del contratto con l’Organismo Soa, la detrazione relativa alle spese sostenute diverra’’ condizionata dall’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione.